La sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002 com’è noto, ha fatto storia.
Essa ha per la prima volta introdotto nell’ordinamento processuale, con riferimento al procedimento notificatorio, un principio di giustizia sostanziale teso a tutelare il soggetto agente da lungaggini del procedimento medesimo non ascrivibili a suo comportamento colpevole.
La Corte dichiara infatti l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4 III c. della L. 20.11.1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
In effetti, l’applicazione indiscriminata del principio, poi corretto dalla Corte Costituzionale, secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data di spedizione, era suscettibile di risultati davvero discutibili: il soggetto che diligentemente avesse rispettato i termini per la notifica, avrebbe comunque notificato tardivamente ove, per avventura, il (dis)servizio postale avesse recapitato il plico al destinatario successivamente allo scadere del termine per la notifica.
Nel concreto il soggetto notificante, per evitare di incorrere in notificazione tardiva dovuta a responsabilità altrui, avrebbe dovuto quindi procedere alla consegna del plico all’ufficiale giudiziario in largo anticipo con l’assurda conseguenza della implicita riduzione dei termini concessi per la notifica.
Giustamente quindi la Corte Costituzionale ha inteso correggere tale anomalia del sistema espressamente dichiarando ciò che in realtà avrebbe dovuto essere considerato ovvio: per il notificante il procedimento di notifica si perfeziona dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e non dalla ricezione del medesimo da parte del destinatario, e ciò in virtù della garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Questa, in breve, l’interpretazione correttiva della Corte Costituzionale dettata in applicazione di un solare principio di equità sostanziale.
Ma, ed è questo il tema oggetto di questi appunti, ciò che da un lato viene “accomodato”, dall’altro viene “guastato”: nella prassi l’interpretazione correttiva della Corte comincia ad essere utilizzata ed applicata a casi del tutto diversi da quello oggetto di pronunciamento, con risultati ancora una volta davvero aberranti.

